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Art. 73 Domicilio all’estero
1 L’autorità di vigilanza decide sulla domanda di autorizzazione alla celebrazione del matrimonio di fidanzati stranieri, entrambi non domiciliati in Svizzera (art. 43 cpv. 2 LDIP233). 2 La domanda deve essere presentata all’ufficio dello stato civile che celebra il matrimonio. Occorre allegare:
3 Simultaneamente con la decisione sulla domanda di autorizzazione l’autorità di vigilanza decide sull’esecuzione nella forma scritta della procedura preparatoria del matrimonio (art. 69).235 233 RS 291 234 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1045). 235 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1045). |