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Art. 81 Diritto d’informazione
1 Ogni persona può domandare all’ufficio dello stato civile del luogo dell’evento o d’attinenza se sono tenuti dati che la concernono. 2 L’informazione è rilasciata conformemente all’articolo 47. Le spese sono rette dall’ordinanza del 27 ottobre 1999256 sugli emolumenti in materia di stato civile.257 256 RS 172.042.110 257 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 dell’O dell’8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 89). |