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Art. 92a Accesso ai registri dello stato civile cartacei 282
1 L’ufficio dello stato civile competente in virtù del diritto cantonale deve poter accedere agli originali dei registri dello stato civile tenuti nel suo circondario almeno per i periodi seguenti:
1bis L’UFSC deve poter accedere agli originali dei registri dello stato civile tenuti dalle rappresentanze svizzere all’estero a cui il DFGP ha affidato funzioni di stato civile per i periodi di cui al capoverso 1.283 2 Gli originali possono essere sostituiti da supporti elettronici di dati oppure da copie leggibili su microfilm. 3 Se è possibile divulgare i dati accedendo a un supporto elettronico, le indicazioni secondo l’articolo 93 capoverso 1 e le modifiche secondo l’articolo 98 vanno aggiornate soltanto nella versione elettronica dei registri. 282 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). 283 Introdotto dal n. I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925). |