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Art. 13 Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio 56
1 Dopo lo scioglimento del matrimonio il coniuge può fare la dichiarazione di cui all’articolo 30a o 119 CC a qualsiasi ufficiale dello stato civile in Svizzera o presso la rappresentanza svizzera all’estero. 2 La firma è autenticata. 56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463). |