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Art. 14 Dichiarazione di assoggettamento al diritto nazionale 58
1 Nel caso di un fatto di stato civile che lo concerne personalmente, il cittadino svizzero domiciliato all’estero o il cittadino straniero può dichiarare per scritto all’ufficiale dello stato civile di volere che il suo nome sia regolato dal diritto nazionale (art. 37 cpv. 2 LDIP59). 2 In rapporto a un fatto di stato civile avvenuto all’estero, siffatta dichiarazione può essere consegnata all’autorità di vigilanza direttamente o per il tramite di una rappresentanza svizzera. 3 Nel caso in cui un cittadino svizzero faccia la dichiarazione concernente il cognome prevista dagli articoli 12, 13, 13a, 14a, 37 capoverso 2 o 3 oppure 37a capoverso 3 o 4, questa vale quale dichiarazione di voler sottoporre il nome al diritto nazionale.60 4 Nel caso di un fatto di stato civile che lo concerne personalmente, il cittadino svizzero domiciliato all’estero o lo straniero può dichiarare per scritto dinanzi all’ufficiale dello stato civile di volere che l’iscrizione nel registro dello stato civile del suo sesso e, se del caso, dei suoi prenomi siano regolati dal suo diritto nazionale (art. 40a LDIP).61 5 Nel caso in cui un cittadino svizzero formuli una dichiarazione concernente il cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile secondo l’articolo 14b, questa vale quale dichiarazione di assoggettamento del sesso al diritto svizzero.62 58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666). 60 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022243). 61 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666). 62 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666). |