|
Art. 15a Rilevamento nel registro dello stato civile 67
1 Ogni persona è rilevata nel registro dello stato civile alla notificazione della nascita. 2 Uno straniero i cui dati non sono disponibili è rilevato nel registro dello stato civile quando:
2bis ...69 3 Se è impossibile o non può ragionevolmente essere preteso che uno straniero presenti i documenti necessari al suo rilevamento nel registro dello stato civile, l’ufficiale dello stato civile verifica se sia possibile raccogliere una dichiarazione conformemente all’articolo 41 capoverso 1 CC. 4 Se il rilevamento secondo il capoverso 2 risulta dalla documentazione di una filiazione, in casi eccezionali motivati l’ufficiale dello stato civile può rinunciare a rilevare immediatamente alcuni dati dello stato civile della madre e del padre. 5 Se il rilevamento secondo il capoverso 2 risulta dalla documentazione di una morte, in casi eccezionali motivati l’ufficiale dello stato civile può rinunciare a rilevare immediatamente alcuni dati dati dello stato civile del morto. 6 Il set di dati può essere completato presentando successivamente i documenti mancanti. 67 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). 68 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666). 69 Introdotto dal n. I dell’O del 7 nov. 2012 (RU 2012 6463). Abrogato dal n. I dell’O del 27 ott. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666). |