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Art. 19a Errori 102
1 Le autorità, segnatamente gli uffici dello stato civile, sono tenute a segnalare gli errori all’autorità di vigilanza. 2 Ogni interessato può segnalare errori all’autorità di vigilanza. 3 Se ha accettato documenti contenenti errori, l’interessato deve essere sentito prima di rettificarli. 102 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). |