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Art. 20b Casi particolari di nascita e di morte 105
1 La competenza per documentare le nascite e le morti che avvengono a bordo di un aeromobile o di una nave sono rette dagli articoli 18 e 19 dell’ordinanza del 22 gennaio 1960106 su i diritti e i doveri del comandante d’aeromobile e dall’articolo 56 della legge federale del 23 settembre 1953107 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera. 2 Se è considerata certa, la morte di una persona il cui cadavere non è stato rinvenuto è documentata sulla base di una decisione giudiziaria nel circondario dello stato civile in cui è verosimilmente avvenuta (art. 34 e 42 CC). 3 Se non possono essere presentati documenti di stato civile, le nascite e le morti avvenute all’estero sono documentate sulla base di una decisione giudiziaria dall’ufficio dello stato civile della sede dell’autorità giudiziaria competente secondo il diritto cantonale (art. 40 cpv. 1 lett. a). 105 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). |