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Art. 33 Divulgazione di dati tratti dai documenti giustificativi
1 La divulgazione di dati tratti dai documenti giustificativi è retta dalle prescrizioni del capitolo 6 sulla divulgazione dei dati. 2 Gli uffici dello stato civile possono restituire tali documenti agli aventi diritto. I documenti sono da sostituire mediante copie autenticate. |