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Art. 37c Nomi del figlio 143
1 I genitori uniti in matrimonio scelgono i nomi da dare al figlio. Se non sono uniti in matrimonio, la scelta dei nomi spetta alla madre, salvo che i genitori non esercitino insieme l’autorità parentale. 2 I nomi devono essere comunicati all’ufficio dello stato civile con la notificazione della nascita. 3 L’ufficiale dello stato civile rifiuta i nomi che ledono manifestamente gli interessi del bambino. 143 Originario art. 37. |