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Art. 38 Trovatello
1 Chi rinviene un infante di filiazione ignota deve avvisarne l’autorità competente conformemente al diritto cantonale. 2 L’autorità impone al trovatello il cognome e i nomi, e fa la notificazione all’ufficio dello stato civile. 3 Qualora, più tardi, la filiazione o il luogo di nascita del trovatello vengano accertati, vanno documentati per ordine dell’autorità di vigilanza. |