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Art. 4 Ufficiale dello stato civile 13
1 I Cantoni assegnano a ogni ufficio dello stato civile il numero necessario di ufficiali dello stato civile. Designano uno di questi ufficiali come responsabile e ne disciplinano la supplenza. 2 Un ufficiale dello stato civile può essere competente per più circondari dello stato civile. 3 Per essere nominato o eletto ufficiale dello stato civile sono richiesti:
4 Se la persona di cui è prevista la nomina o l’elezione non possiede l’attestato professionale, il termine entro il quale conseguirlo va fissato, d’intesa con l’autorità di vigilanza, nella decisione di nomina o di elezione. In casi eccezionali motivati questo termine può essere prorogato d’intesa con l’autorità di vigilanza. 5 D’intesa con il responsabile dell’ufficio dello stato civile, l’autorità di vigilanza stabilisce i compiti che l’ufficiale dello stato civile può eseguire sino al conseguimento dell’attestato professionale tenuto conto delle sue conoscenze teoriche e pratiche. 6 I Cantoni possono stabilire altre condizioni per la nomina o l’elezione di un ufficiale dello stato civile. 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). |