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Art. 43 Autorità competente, forma e termine per la comunicazione
1 La comunicazione è indirizzata all’autorità di vigilanza del luogo in cui ha sede l’autorità giudiziaria o amministrativa. L’autorità di vigilanza trasmette tale comunicazione all’ufficio dello stato civile competente per la documentazione.156 2 Le sentenze del Tribunale federale vanno comunicate all’autorità di vigilanza del luogo in cui ha sede la prima istanza, le decisioni amministrative della Confederazione all’autorità di vigilanza del Cantone di attinenza della persona interessata. 3 Se il diritto cantonale designa internamente un’altra autorità (art. 2), le comunicazioni sono da trasmettere direttamente a quest’ultima conformemente ai capoversi 1 e 2. 4 Le autorità giudiziarie comunicano inoltre le sentenze e i riconoscimenti alle autorità seguenti:
5 La comunicazione è fatta immediatamente dopo che la sentenza è passata in giudicato. Essa è in forma di estratto che deve contenere i dati personali completi in base ai documenti di stato civile, il dispositivo della sentenza e la data alla quale questa è passata in giudicato.158 6 L’autorità che comunica la copia di un documento deve certificarne la conformità con l’originale.159 7 Alle comunicazioni in forma elettronica si applica l’articolo 89 capoverso 4.160 156 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). 157 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463). 158 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923). 159 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). 160 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666). |