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Art. 46a Blocco dell’uso 167
1 L’autorità di vigilanza blocca l’uso dei dati dello stato civile disponibili on line, se presume che una falsa attestazione possa essere conseguita in modo fraudolento. 2 Essa revoca il blocco non appena può escludere l’eventualità di un uso abusivo dei dati. 167 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). |