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Art. 5 Rappresentanze svizzere all’estero 14
1 In materia di stato civile le rappresentanze svizzere all’estero svolgono in particolare i compiti seguenti:15
2 Le rappresentanze svizzere all’estero comunicano all’ufficio dello stato civile e all’autorità di vigilanza, per trasmissione all’autorità cantonale competente in materia di migrazione, i fatti indicanti che è previsto o è già stato contratto un matrimonio o un’unione domestica registrata al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82a dell’ordinanza del 24 ottobre 200720 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, OASA).21 3 L’UFSC emana le necessarie istruzioni ed esercita la vigilanza. 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463). 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022243). 17 Introdotta dal n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022243). 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mag. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1327). 19 Introdotta dal n. I dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666). 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309). |