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Art. 66 Esame della domanda
1 L’ufficio dello stato civile effettua l’esame ai sensi dell’articolo 16. 2 Inoltre, esso esamina se:
3 L’ufficio dello stato civile può verificare la legalità del soggiorno nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione. In caso di dubbi, può incaricare di tale verifica l’autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di domicilio o di soggiorno di uno dei fidanzati. Questa autorità deve informare l’ufficio senza indugio e gratuitamente.223 220 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022243). 221 Introdotta dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). 222 Introdotta dal n. I dell’O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1045). 223 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). |