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Art. 67 Chiusura della procedura preparatoria 224
1 L’ufficiale dello stato civile constata il risultato della procedura preparatoria. 2 Se sono soddisfatti i requisiti secondo l’articolo 66 capoverso 2, l’ufficio dello stato civile comunica per scritto ai fidanzati che il matrimonio può essere celebrato. Concorda con loro i dettagli della celebrazione oppure li indirizza all’ufficio dello stato civile che hanno scelto per il matrimonio. Se il matrimonio è celebrato subito dopo la chiusura della procedura preparatoria, la comunicazione avviene oralmente.225 3 Se i requisiti non sono soddisfatti o se permangono seri dubbi, l’ufficio dello stato civile rifiuta di celebrare il matrimonio.226 4 L’ufficiale dello stato civile notifica per scritto ai fidanzati il rifiuto di celebrare il matrimonio indicando i rimedi giuridici. 5 L’ufficiale dello stato civile comunica l’identità dei fidanzati che non hanno provato la legalità del loro soggiorno in Svizzera all’autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell’interessato. 6 La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall’articolo 16 capoverso 7.227 224 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). 225 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022243). 226 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1045). 227 Introdotto dal n. I dell’O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1045). |