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Art. 77 Finanziamento, prestazioni ed emolumenti 246
1 La Confederazione finanzia la gestione e lo sviluppo del sistema. Assicura il funzionamento dell’applicazione e l’assistenza tecnica ai Cantoni. 2 I Cantoni pagano alla Confederazione un emolumento annuo di 600 000 franchi per l’utilizzo del sistema per scopi inerenti allo stato civile. L’UFG concorda con la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) le modalità di pagamento e fattura annualmente l’emolumento ai Cantoni. 3 I Cantoni forniscono le loro prestazioni di cui agli articoli 78–78b senza essere indennizzati dalla Confederazione. 246 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309). |