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Art. 92c Salvaguardia dei registri cartacei 289
1 Al più tardi entro il 31 dicembre 2020, i Cantoni provvedono alla salvaguardia definitiva sotto forma di copie leggibili su microfilm dei dati attestati nei registri delle famiglie a partire dal 1° gennaio 1929.290 1bis I Cantoni possono sostituire i microfilm con tecniche digitali di archiviazione. In tale caso garantiscono la leggibilità a lungo termine dei dati digitalizzati fino alla loro consegna agli archivi cantonali.291 2 Essi si accertano che i registri dello stato civile non più in possesso degli uffici dello stato civile siano conservati in un luogo adeguato e che non sia possibile accedere ai dati, modificarli o distruggerli senza autorizzazione, né trafugarli. 3 La salvaguardia dei documenti giustificativi relativi ai registri dello stato civile cartacei è retta dall’articolo 32 capoverso 2. 289 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). 290 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925). 291 Introdotto dal n. I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925). |