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Art. 98 Annotazioni a margine e radiazioni 301
1 Nel registro delle nascite vanno iscritte d’ufficio le seguenti annotazioni a margine:
2 Nel registro delle nascite vanno iscritte su richiesta le seguenti annotazioni a margine:
3 Nel momento in cui si radia un’iscrizione nel registro delle morti, va annotato a margine:
4 Vanno radiate dal registro delle famiglie le iscrizioni concernenti:
5 Le radiazioni effettuate in conformità del capoverso 4 devono essere motivate; i fogli così invalidati sono radiati. 6 L’ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica i fatti di stato civile menzionati nei capoversi 1–4 all’ufficio dello stato civile competente per aggiornare i registri dello stato civile cartacei. 7 I registri dello stato civile considerati archivi (art. 6a cpv. 3) non sono aggiornati.302 301 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). 302 Introdotto dal n. I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925). |