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Art. 9c Conferma della venuta al mondo di un infante privo di vita 41
1 L’ufficio dello stato civile conferma la venuta al mondo di un infante privo di vita mediante un modulo messo a disposizione dall’UFSC. 2 Nella conferma figura come madre la donna che ha messo al mondo l’infante. Come padre figura l’uomo che si dichiara per scritto procreatore. 3 Su richiesta dell’autore della comunicazione, l’infante venuto al mondo privo di vita può figurare nella conferma con cognome e nomi. Per la scelta del cognome, si applicano per analogia gli articoli 37 e 37a; per motivi degni di rispetto è possibile derogare ai suddetti articoli. 41 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309). |