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Art. 100 Entrata in vigore
1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2004. 2 L’articolo 9 capoverso 2 entra in vigore il 1° gennaio 2005. 3 Il DFGP stabilisce la data dell’entrata in vigore degli articoli 22 e 43 346 Gli art. 22 e 43cpv. 1 a 3 sono entrati in vigore il 1° lug. 2005 (O del DFGP dell’11 apr. 2005 – RU 2005 1823). |