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Art. 12 Dichiarazione concernente il cognome prima della celebrazione del matrimonio 56
1 I fidanzati fanno all’ufficiale dello stato civile che istruisce la procedura preparatoria del matrimonio o celebra il matrimonio la dichiarazione di cui all’articolo 160 capoverso 2 o 3 CC.57 2Se il matrimonio è celebrato all’estero, la dichiarazione può essere fatta presso la rappresentanza svizzera oppure all’ufficio dello stato civile del luogo di attinenza o a quello del luogo di domicilio svizzero di uno dei fidanzati. Questa disposizione si applica per analogia alle unioni domestiche registrate costituite all’estero.58 3Le firme sono autenticate.59 56 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463). 57 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022243). 58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022243). 59 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022243). |