Art. 15 Principi 71
1 Ogni persona è rilevata soltanto una volta nel registro dello stato civile. È fatto salvo l’articolo 15b.72 2 Un fatto di stato civile può essere documentato nel registro dello stato civile soltanto se i dati che vi figurano sull’interessato sono aggiornati; sono fatte salve la documentazione della nascita di un trovatello (art. 10) e la documentazione della morte di una persona sconosciuta. 3 I fatti di stato civile concernenti una persona sono documentati in ordine cronologico. 4 I set di dati (complesso dei dati concernenti una persona) delle persone rilevate nel registro dello stato civile sono collegati tra loro in base ai rapporti di diritto della famiglia. Se un tale rapporto viene sciolto, il collegamento viene meno. 5 In occasione di una documentazione sono aggiornati i dati di tutti gli interessati. 71 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). 72 Per. introdotto dal n. I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925). |