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Art. 15b Rilevamento d’identità supplementari nel registro dello stato civile 78
1 Possono essere rilevate nel registro dello stato civile con una o più identità supplementari:
2 Le richieste volte a rilevare nel registro dello stato civile una o più identità supplementari devono contenere i dati da iscrivere e le pertinenti basi legali. Devono essere presentate per scritto, firmate e in originale. 3 Le autorità federali presentano le loro richieste al Settore Infostar (SIS) dell’Ufficio federale di giustizia (UFG).85 4 Le autorità cantonali presentano le loro richieste all’Ufficio federale di polizia. Quest’ultimo verifica l’autenticità dell’autorità richiedente e trasmette la richiesta al SIS.86 5 La registrazione, le comunicazioni, le comunicazioni ufficiali e la divulgazione dei dati sono eseguiti nel singolo caso secondo le istruzioni del SIS.87 78 Introdotto dal n. I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925). 85 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309). 86 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309). 87 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309). |