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Art. 16 Esame
1 L’autorità dello stato civile esamina se:
2 Le persone interessate devono presentare i documenti necessari. Essi non devono essere rilasciati da più di sei mesi. Se procurarsi siffatti documenti è impossibile o palesemente inesigibile, in casi motivati sono ammissibili documenti che risalgono a una data anteriore. 3 ...90 4 Non è necessario comprovare con documenti i dati dello stato civile disponibili.91 5 L’autorità dello stato civile informa e consiglia le persone interessate, se necessario dispone accertamenti supplementari e può esigere che gli interessati vi collaborino. 6 Se uno straniero è rilevato nel registro dello stato civile secondo l’articolo 15a capoverso 2, i Cantoni possono prevedere che gli atti siano sottoposti all’esame dell’autorità di vigilanza.92 7 L’autorità dello stato civile denuncia alle competenti autorità cantonali di perseguimento penale i reati che constata nell’ambito della sua attività ufficiale (art. 43a cpv. 3bis CC); ritira e sottopone loro i documenti per i quali vi è il fondato sospetto che siano stati contraffatti o impiegati illecitamente. Le autorità competenti adottano senza indugio le misure di protezione necessarie.93 8 L’autorità dello stato civile che ha motivo di ritenere nullo un matrimonio o un’unione domestica registrata ne informa l’autorità competente per promuovere l’azione di nullità (art. 106 cpv. 1 secondo periodo CC e art. 9 cpv. 2 secondo periodo LUD) e avverte l’autorità di vigilanza.94 88 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923). 89 Espr. stralciata giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. 90 Abrogato dal n. I dell’O del 28 giu. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923). 91 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923). 92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). 93 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1045). 94 Introdotto dal n. I dell’O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1045). |