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Art. 16a Conferma della correttezza 95
1 Agli interessati può essere chiesta una conferma scritta della correttezza dei dati in virtù dell’articolo 16 capoverso 1 lettera c in occasione:
2 Prima di ricevere la conferma della correttezza dei dati, l’ufficiale dello stato civile indica le conseguenze penali del conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 Codice penale, CP96). L’allestimento e la ricezione della conferma sono gratuiti. 3 L’interessato o il suo rappresentante legale firma la conferma della correttezza dei dati. Salvo in casi eccezionali particolarmente fondati, la firma va apposta in presenza di un ufficiale dello stato civile. 4 La conferma della correttezza dei dati è archiviata assieme ai documenti giustificativi del processo di documentazione. 95 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). |