Art. 20 Nascita 110
1 La nascita è documentata nel circondario dello stato civile in cui è avvenuta. 2 Se è avvenuta su un veicolo in viaggio, la nascita è documentata nel circondario dello stato civile in cui la madre è scesa dal veicolo. 3 La nascita di un trovatello è documentata nel circondario dello stato civile del luogo del rinvenimento; l’ufficio dello stato civile competente documenta il luogo, l’ora e le circostanze del ritrovamento, il sesso nonché l’età presunta ed eventuali segni distintivi. 4 Qualora in un secondo tempo vengano accertati la filiazione, il luogo o l’ora di nascita, la documentazione effettuata in virtù del capoverso 3 è radiata su decisione dell’autorità di vigilanza e la nascita è nuovamente documentata. 110 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). |