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Art. 20a Morte 111
1 La morte è documentata nel circondario dello stato civile in cui è avvenuta. 2 Se è avvenuta su un veicolo in viaggio, la morte è documentata nel circondario dello stato civile in cui il cadavere è stato estratto dal veicolo. 3 Se non è possibile accertare il luogo in cui è sopraggiunta, la morte è documentata nel circondario dello stato civile in cui è stato rinvenuto il cadavere; l’ufficio dello stato civile competente documenta la data e l’ora del rinvenimento del cadavere. 4 Qualora sia successivamente accertato che la morte è avvenuta in un circondario dello stato civile diverso da quello in cui il cadavere è stato rinvenuto, la documentazione effettuata in virtù del capoverso 3 è radiata su decisione dell’autorità di vigilanza e l’ufficio dello stato civile competente documenta nuovamente la morte. I dati concernenti il luogo, la data e l’ora della morte possono sempre essere rettificati d’ufficio oppure, se la prova è controversa, per ordine dell’autorità giudiziaria. 5 Se il morto non può essere identificato entro un termine ragionevole, l’ufficio dello stato civile competente documenta il luogo, la data e l’ora della morte o del rinvenimento, il sesso, l’età presunta, gli eventuali segni distintivi nonché indicazioni sulle circostanze della morte o sul rinvenimento del cadavere. 6 Qualora sia successivamente accertata l’identità della persona deceduta, l’ufficio dello stato civile competente, su decisione dell’autorità di vigilanza, la indica a complemento della documentazione effettuata in virtù del capoverso 5 e documenta nuovamente la morte. 111 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). |