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Art. 21 Celebrazioni di matrimoni e dichiarazioni 116117
1 Le celebrazioni di matrimoni, nonché le dichiarazioni concernenti la volontà di convertire l’unione domestica registrata in matrimonio, il riconoscimento di un figlio, il cognome e il cambiamento del sesso nel registro dello stato civile sono documentate dall’ufficio dello stato civile che ha effettuato l’atto ufficiale.118 2 La competenza di documentare le dichiarazioni fatte a una rappresentanza svizzera all’estero è retta per analogia dall’articolo 23.119 3 Il riconoscimento di un figlio dinanzi al giudice o per disposizione a causa di morte è documentato dall’ufficio dello stato civile della sede dell’autorità giudiziaria o del luogo in cui avviene l’apertura del testamento. È fatta salva la competenza di un ufficio dello stato civile speciale in virtù dell’articolo 2 capoverso 2 lettera b. 4 La ricezione della dichiarazione a comprova di dati non controversi prevista nell’articolo 17 è di competenza dell’ufficio dello stato civile che ha rilevato lo straniero nel registro dello stato civile. 116 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). 117 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463). 118 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022243). 119 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022243). |