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Art. 22 Sentenze giudiziarie, decisioni amministrative e naturalizzazioni emanate in Svizzera
1 Le sentenze giudiziarie, le decisioni amministrative e le naturalizzazioni emanate in Svizzera sono documentate nel Cantone in cui sono state emanate. 2 Le sentenze del Tribunale federale sono documentate nel Cantone in cui ha sede la prima istanza, le decisioni amministrative della Confederazione nel Cantone d’attinenza della persona interessata. 3 L’autorità di vigilanza provvede affinché i dati dello stato civile siano documentati e la loro divulgazione avvenga d’ufficio (capitolo 6, sezione 2). 4 Il diritto cantonale disciplina le competenze interne. BGE
131 III 201 () from 16. Dezember 2004
Regeste: Art. 8 Abs. 3 BV, Art. 42 Abs. 1 ZGB, Art. 40 IPRG, Art. 24 Abs. 1 ZStV; Eintragung von ausländischen Namen ins Zivilstandsregister. Praxisänderung. Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde und Voraussetzungen zur gerichtlichen Berichtigung von Eintragungen (E. 1). Eintragung und Übertragung eines nach Geschlecht veränderlichen Namens im Zivilstandsregister (E. 2 und 3). |