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Art. 3 Lingua ufficiale
1 La lingua ufficiale è retta dal disciplinamento cantonale. 2 Se in occasione di un atto amministrativo la comprensione non è garantita occorre fare capo a un interprete. Le spese sono a carico dei privati interessati sempreché non si tratti di una mediazione linguistica destinata ai sordomuti. 3 L’ufficiale dello stato civile rileva per scritto le generalità dell’interprete, lo rende attento all’obbligo di tradurre fedelmente e lo avverte delle conseguenze penali di una falsa dichiarazione. 4 I documenti che non siano redatti in una delle lingue ufficiali svizzere possono essere rifiutati, se non sono accompagnati da una traduzione certificata in lingua tedesca, francese o italiana. 5 Le autorità dello stato civile provvedono alla traduzione, per quanto ciò sia necessario e possibile. 6 Le spese di traduzione sono a carico dei privati interessati. |