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Art. 30 Da parte di un’autorità giudiziaria 140
1 La modifica ordinata da un’autorità giudiziaria è eseguita dall’autorità di vigilanza del luogo in cui ha sede l’autorità giudiziaria. 2 Se concerne più Cantoni, la competenza è retta per analogia dall’articolo 29. 140 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 2024, in vigore dall’11 nov. 2024 (RU 2024 335). |