|
Art. 35 Autorità competente, forma e termine per la notificazione
1 Le persone tenute alla notificazione devono annunciare allo stato civile, per scritto, in forma elettronica o presentandosi di persona, le morti entro due giorni e le nascite entro tre giorni.150 La notificazione della morte o del rinvenimento del cadavere di uno sconosciuto deve essere fatta entro dieci giorni.151 2 L’ufficio dello stato civile riceve anche una notificazione tardiva. Se tra la nascita o la morte da un lato e la notificazione dall’altro sono trascorsi più di trenta giorni, esso chiede una decisione all’autorità di vigilanza. 3 Esso denuncia all’autorità di vigilanza le persone che non hanno adempiuto per tempo il loro obbligo di notificazione (art. 91 cpv. 2). 4 Il diritto cantonale può autorizzare le persone tenute alla notificazione conformemente all’articolo 34a capoverso 1 lettera b a notificare la morte a un servizio amministrativo del Comune di ultimo domicilio del morto.152 Tale servizio invia senza indugio la notificazione della morte per scritto, in forma cartacea o elettronica, all’ufficio dello stato civile competente.153 5 Se è notificata la morte o un infante nato morto, va presentato un certificato medico. 6 Se la nascita è notificata da una delle persone di cui all’articolo 34 lettera bbis, l’ufficio dello stato civile può chiedere una conferma del parto da parte del medico.154 6bis Un certificato scritto del medico curante tenuto a notificare la nascita conformemente all’articolo 25 della legge del 18 dicembre 1998155 sulla medicina della procreazione (LPAM) deve attestare all’ufficio dello stato civile che al momento della nascita la madre è sposata con una donna e che il figlio è stato concepito mediante dono di spermatozoi secondo le disposizioni della LPAM. Il certificato può essere presentato, insieme alla notifica della nascita o successivamente, all’ufficio dello stato civile in cui è stata documentata la nascita.156 7 Se è fatta in forma cartacea, la notificazione deve essere firmata dalla persona tenuta a notificare la morte.157 8 La trasmissione di notificazioni e certificati medici in forma elettronica è retta dall’articolo 89 capoverso 4.158 150 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666). 151 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463). 152 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). 153 Nuovo testo giusta del per. giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666). 154 Introdotto dal n. I dell’O del 26 ott. 2016 (RU 2016 3925). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 2024, in vigore dall’11 nov. 2024 (RU 2024 335). 156 Introdotto dal n. I dell’O del 26 giu. 2024, in vigore dall’11 nov. 2024 (RU 2024 335). 157 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666). 158 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666). |