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Art. 42 Altri casi
1 I tribunali e le autorità amministrative competenti conformemente al diritto cantonale comunicano:
2 La comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b è fatta dall’autorità competente per la pubblicazione (art. 557 cpv. 1 CC) in forma di estratto del testamento. 175 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 7 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463). 176 Introdotta dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). |