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Art. 44 Segreto d’ufficio
1 Le persone attive presso le autorità dello stato civile sono tenute a rispettare il segreto d’ufficio per quanto concerne i dati dello stato civile. Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione dei rapporti di servizio. 2 È fatta salva la divulgazione di dati dello stato civile in virtù di particolari prescrizioni. |