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Art. 45 Condizioni per la divulgazione
1 …186 2 I dati dello stato civile non aggiornati (art. 16 cpv. 1 lett. c) o non ancora documentati in modo giuridicamente soddisfacente (art. 28), da modificare (art. 29 e 30) o bloccati (art. 46) possono essere divulgati soltanto previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza.187 186 Abrogato dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). 187 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 2024, in vigore dall’11 nov. 2024 (RU 2024 335). |