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Art. 47 Forma della divulgazione 193
1 I fatti di stato civile e i dati dello stato civile sono divulgati mediante gli appositi moduli (art. 6) sotto forma di atto pubblico. 2 Se non è previsto alcun modulo o non è opportuno usarlo, la divulgazione è effettuata:
3 L’accesso mediante procedura di richiamo ai dati del registro dello stato civile da parte delle autorità esterne allo stato civile è retto dall’articolo 43a capoverso 4 CC. 193 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 dell’O dell’8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 89). |