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Art. 47b Atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica 196
1 La persona nominata o eletta ufficiale dello stato civile è autorizzata a realizzare documenti dello stato civile in forma elettronica, compresi atti pubblici e autenticazioni. 2 Le autorità cantonali di vigilanza e l’UFSC possono autorizzare i propri collaboratori a procedere alle autenticazioni ai sensi dell’articolo 18a capoverso 2 in forma elettronica. 3 L’UFSC può autorizzare i propri collaboratori a realizzare documenti dello stato civile in forma elettronica, compresi gli atti pubblici e le autenticazioni nell’ambito dell’articolo 92b capoverso 1bis. 4 È applicabile l’OAPuE197. 5 Alla trasmissione di documenti di stato civile si applica l’articolo 89 capoverso 4.198 196 Introdotto dall’all. n. II 2 dell’O dell’8 dic. 2017 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica, in vigore dal 1° feb. 2018 (RU 2018 89). 198 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666). |