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Art. 49a All’ufficio dello stato civile del luogo d’origine 207
1 L’ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica agli uffici dello stato civile di eventuali altri luoghi d’origine l’acquisizione volontaria della cittadinanza comunale. 2 Se l’interessato è titolare di un diritto di patriziato o di corporazione nel proprio luogo d’origine e se il Cantone d’origine lo richiede, l’ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all’ufficio dello stato civile del luogo d’origine:
207 Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2005 (RU 2005 5679). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). |