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Art. 52a All’Ufficio federale di polizia 225
Il registro dello stato civile trasmette automaticamente una corrispondente informazione elettronica alla banca dati RIPOL di cui all’articolo 15 della legge federale del 13 giugno 2008226 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione in caso di modifica dei dati d’identità RIPOL, a cui l’Ufficio federale di polizia ha accesso secondo la tabella che figura nell’allegato. 225 Introdotto dal n. I dell’O del 26 ott. 2016 (RU 2016 39255111). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309). |