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Art. 54 Alle autorità estere
1 I dati dello stato civile concernenti stranieri sono comunicati alle autorità nazionali estere se la comunicazione è prevista da una convenzione internazionale. 2 Mancando una tale convenzione, i fatti di stato civile possono essere di principio comunicati soltanto su richiesta degli aventi diritto (art. 59). Sono fatti salvi i casi eccezionali di trasmissione d’ufficio di estratti su richiesta delle autorità estere (art. 61). 3 Le comunicazioni di cui al capoverso 1 sono trasmesse dall’ufficio dello stato civile direttamente al SIS all’attenzione della rappresentanza estera, sempre che la convenzione internazionale non preveda un disciplinamento divergente.228 228 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309). |