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Art. 60 Ai ricercatori 234
1 I dati dello stato civile sono divulgati ai ricercatori se non è possibile o non è manifestamente esigibile che li ottengano presso gli interessati. La divulgazione deve essere autorizzata dall’autorità di vigilanza. 2 I dati sono divulgati tenendo conto del diritto della protezione dei dati che impone ai ricercatori in particolare di:
3 Se i dati sono divulgati per svolgere ricerche su determinate persone, i risultati possono essere pubblicati soltanto con il consenso scritto di queste ultime. Spetta al ricercatore ottenere il consenso. 234 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). |