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Art. 61 Ad autorità estere
1 Mancando una convenzione internazionale (art. 54), su richiesta di una rappresentanza diplomatica estera, possono eccezionalmente essere divulgati dati dello stato civile. 2 La richiesta è indirizzata all’UFSC. 3 La rappresentanza estera deve provare che:
4 L’UFSC richiede l’estratto direttamente all’ufficio dello stato civile competente se le prove richieste sono state fornite o se si tratta di un atto di morte sollecitato da un’autorità dello Stato d’origine del defunto e che questo Stato sia Parte contraente della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963235 sulle relazioni consolari. L’ufficio dello stato civile trasmette il documento direttamente all’Ufficio federale all’attenzione della rappresentanza estera. 5 Non sono percepiti emolumenti. |