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Art. 65 Dichiarazioni
1 I fidanzati dichiarano davanti all’ufficiale dello stato civile che:
1bis L’ufficiale dello stato civile rammenta ai fidanzati che non può celebrare il matrimonio se non vi consentono con libera volontà.244 2 L’ufficiale dello stato civile rende attenti i fidanzati del loro obbligo di dire la verità e li avverte delle conseguenze penali in caso di:
2bis L’ufficiale dello stato civile autentica le firme.249 3In casi motivati la dichiarazione conformemente al capoverso 1 può essere raccolta al di fuori dei locali ufficiali.250 241 Abrogata dal n. I dell’O del 7 nov. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6463). 242 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5679). 243 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 mar. 2022, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022243). 244 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). 247 Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo. 248 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1045). 249 Introdotto dal n. I dell’O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1045). 250 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). |