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Art. 74a Elusione del diritto degli stranieri 267
1 L’ufficiale dello stato civile competente per l’esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l’unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC). 2 L’ufficiale dello stato civile sente i fidanzati separatamente. In via eccezionale i fidanzati sono sentiti congiuntamente se ciò sembra opportuno per l’accertamento dei fatti. I fidanzati hanno la possibilità di produrre documenti. 3 L’ufficiale dello stato civile richiede il fascicolo della polizia degli stranieri; può inoltre sollecitare informazioni anche ad altre autorità o a terzi. 4 Le autorità sono tenute a fornire senza indugio e gratuitamente le informazioni richieste. 5 L’audizione dei fidanzati e le informazioni fornite oralmente, di presenza o al telefono, sono messe a verbale. 6 L’ufficiale dello stato civile comunica per scritto il rifiuto di eseguire la procedura preparatoria al matrimonio o di celebrare il matrimonio a:
7 L’ufficio dello stato civile comunica all’autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell’interessato i fatti indicanti che il matrimonio è previsto o è stato contratto al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82a OASA269). Comunica inoltre il risultato di eventuali accertamenti, la sua decisione e, se del caso, il ritiro della domanda.270 8 La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall’articolo 16 capoverso 7.271 267 Introdotto dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5625). 268 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). 270 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010 (RU 2010 3061). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309). 271 Introdotto dal n. I dell’O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1045). BGE
142 III 609 (5A_107/2016) from 9. August 2016
Regeste: Art. 97a ZGB; Art. 74a Abs. 1 und Art. 75 ZStV; Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses. Bei Heirat im Ausland darf sich der Zivilstandsbeamte nur dann weigern, dem oder der Schweizer Verlobten ein Ehefähigkeitszeugnis auszustellen, wenn die zukünftigen Ehegatten beabsichtigen, sich nach der Trauung in der Schweiz niederzulassen (E. 3.3). |