Art. 74a Elusione del diritto degli stranieri 267
1 L’ufficiale dello stato civile competente per l’esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l’unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC). 2 L’ufficiale dello stato civile sente i fidanzati separatamente. In via eccezionale i fidanzati sono sentiti congiuntamente se ciò sembra opportuno per l’accertamento dei fatti. I fidanzati hanno la possibilità di produrre documenti. 3 L’ufficiale dello stato civile richiede il fascicolo della polizia degli stranieri; può inoltre sollecitare informazioni anche ad altre autorità o a terzi. 4 Le autorità sono tenute a fornire senza indugio e gratuitamente le informazioni richieste. 5 L’audizione dei fidanzati e le informazioni fornite oralmente, di presenza o al telefono, sono messe a verbale. 6 L’ufficiale dello stato civile comunica per scritto il rifiuto di eseguire la procedura preparatoria al matrimonio o di celebrare il matrimonio a:
7 L’ufficio dello stato civile comunica all’autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell’interessato i fatti indicanti che il matrimonio è previsto o è stato contratto al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82a OASA269). Comunica inoltre il risultato di eventuali accertamenti, la sua decisione e, se del caso, il ritiro della domanda.270 8 La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall’articolo 16 capoverso 7.271 267 Introdotto dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5625). 268 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 giu. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3061). 270 Introdotto dal n. I dell’O del 4 giu. 2010 (RU 2010 3061). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309). 271 Introdotto dal n. I dell’O del 27 mar. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1045). |