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Art. 79 Diritti d’accesso
1 I diritti di accesso delle autorità partecipanti dipendono dai loro diritti e obblighi disciplinati nella presente ordinanza.281 2 Essi sono illustrati nella tabella in allegato. 3 L’accesso è accordato, modificato e soppresso dal SIS.282 4 Le domande di accesso ai dati mediante procedura di richiamo secondo l’articolo 43a capoverso 4 CC sono presentate all’UFG.283 281 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309). 282 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309). 283 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309). |