|
Art. 84 Autorità
1 L’UFSC esercita l’alta vigilanza sul servizio dello stato civile e provvede all’applicazione corretta e uniforme del diritto federale.293 2 Le autorità di vigilanza si occupano dell’esecuzione tecnicamente corretta dei compiti dello stato civile nel loro Cantone. Più Cantoni possono prevedere una ripartizione dei compiti o unire le loro autorità di vigilanza. Prendono gli accordi necessari d’intesa con l’UFSC. 3 L’UFSC esercita l’alta vigilanza segnatamente attraverso i seguenti strumenti:
4 Ai fini dello scambio e dell’ottenimento degli atti di stato civile, esso è autorizzato a corrispondere direttamente con le rappresentanze svizzere all’estero. 5 L’UFG295 può concludere in modo autonomo trattati internazionali di portata limitata in materia di scambio e acquisizione di dati dello stato civile.296 6 Il SIS è responsabile degli aspetti tecnici della gestione, dello sviluppo e della formazione nonché del supporto del registro dello stato civile. Ha in particolare i seguenti compiti:
293 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 2024, in vigore dall’11 nov. 2024 (RU 2024 335). 294 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 giu. 2024, in vigore dall’11 nov. 2024 (RU 2024 335). 295 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo. 296 Introdotto dal n. I dell’O del 26 ott. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 3925). 297 Introdotto dal n. I dell’O del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4309). |