Art. 89 Principi procedurali
1 Sempreché la Confederazione non preveda un disciplinamento esaustivo, la procedura davanti agli uffici dello stato civile e alle autorità cantonali di vigilanza è retta dal diritto cantonale. 2 La procedura davanti alle autorità federali è retta dalle disposizioni generali concernenti l’organizzazione giudiziaria.302 3 I collaboratori degli uffici dello stato civile e i loro ausiliari, in particolare i mediatori linguistici che partecipano a operazioni delle autorità dello stato civile o traducono documenti da presentare (art. 3 cpv. 2–6), o i medici che rilasciano un certificato di morte o attestante il parto di un infante nato morto (art. 35 cpv. 5), devono ricusarsi se le operazioni:
4 Le procedure tra privati e autorità dello stato civile possono essere eseguite in forma elettronica alle seguenti condizioni:
5 Le decisioni possono essere notificate per via elettronica alle parti che hanno acconsentito a questa modalità di trasmissione.307 302 Nuovo testo giusta il n. II 17 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). 303 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 giu. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2923). 304 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5679). 306 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666). 307 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 666). |